Art. 5.
(Comitato direttivo).

      1. Il comitato direttivo del Museo è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:

          a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, dei quali uno è nominato presidente dal Ministro stesso;

          b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          c) un rappresentante del Ministero della difesa;

          d) un rappresentante del comune di Roma;

          e) un rappresentante della provincia di Roma;

          f) un rappresentante della regione Lazio;

          g) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti ed associazioni:

              1) Associazione nazionale ex internati (ANEI);

              2) Associazione nazionale ex internati e reduci dalla prigionia (ANERP);

              3) Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED);

              4) Associazione nazionale combattenti della Guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate (ANCFARGL);

 

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              5) Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria (ANFIM);

              6) Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI);

              7) Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);

              8) Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP);

              9) Federazione italiana volontari della libertà (FIVL).

      2. In caso di scioglimento di uno degli enti o delle associazioni di cui alla lettera g) del comma 1, il posto corrispondente nel comitato direttivo è soppresso. Il relativo personale, che risulti in servizio al 31 dicembre 2005, è assunto da parte del Ministero che ha la vigilanza sull'ente o sull'associazione.
      3. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
      4. Lo svolgimento della funzione di componente del comitato direttivo è a titolo gratuito.
      5. La designazione dei rappresentanti ministeriali nel comitato direttivo è effettuata con decreto del Ministro competente. La designazione degli altri rappresentanti è effettuata con provvedimento dell'organo deliberante.